L' Associazione denominata "Associazione degli Interessi Metropolitani" è retta dal presente Statuto. Essa ha sede in Milano.
L'Associazione non persegue scopi di lucro. Essa si propone di studiare i problemi dell'area metropolitana lombarda, per favorirne l'equilibrata modernizzazione all'interno del sistema metropolitano italiano e per accrescerne la competitività internazionale. Ciò in piena libertà e autonomia in collegamento con gli enti locali e le università lombarde ed allo scopo di rendere partecipe l'opinione pubblica di tali problemi e di agevolare i processi decisionali delle istituzioni pubbliche.
Per il raggiungimento dei propri fini l'associazione potrą svolgere servizi di progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione di attivitą formative rivolte a terzi.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) da una dotazione iniziale di Lire 32.500.000.= (trentaduemilionicinquecentomila);
b) da beni mobili o immobili che comunque pervengano all'Associazione (legati, eredità, acquisti) e che il Consiglio di amministrazione decida di imputare a patrimonio.
I Soci della Associazione si distinguono in Soci fondatori, Soci sostenitori e Soci ordinari.Le persone giuridiche agiscono attraverso un loro rappresentante il cui nominativo deve essere comunicato al Consiglio direttivo. Tale rappresentante non può essere sostituito se non previa comunicazione al Consiglio direttivo.
Sono Soci fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.
Essi sono tenuti a versare il contributo annuo che sarà fissato dal Consiglio direttivo.
Sono altresì Soci fondatori coloro che saranno ammessi a far parte dell'Associazione entro il 31 dicembre 1987 e che si impegnano a versare il contributo annuo di cui sopra.
Sono Soci sostenitori coloro che si impegnano a versare all'Associazione, per non meno di un quinquennio, il contributo annuo fissato dal Consiglio Direttivo per i Soci fondatori. Possono essere Soci sostenitori: i cittadini italiani, gli enti pubblici e privati, le associazioni, le società e le ditte individuali che per competenze ed attività siano in grado di portare un effettivo contributo al perseguimento dei fini associativi.
Sono Soci ordinari coloro che si impegnano a versare all'Associazione, per non meno di un triennio, il contributo annuo che sarà fissato dal Consiglio direttivo.
Possono essere Soci ordinari: cittadini italiani, enti pubblici e privati, associazioni, società e ditte individuali che per competenza e attività siano in grado di portare un effettivo contributo al perseguimento dei fini associativi.
I Soci ordinari sono ammessi, a seguito di domanda, con deliberazione del Consiglio direttivo.
La qualità di Socio si perde per morte (fallimento o scioglimento in caso di persone giuridiche), per dimissioni, per scioglimento dell'associazione, per mancato pagamento delle quote sociali, per revoca di cui al successivo art. 13.
Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea generale;
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato esecutivo;
- la Presidenza (Presidente e Vice Presidente);
- la Commissione scientifica;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea generale è formata dai Soci fondatori, dai Soci sostenitori e dai Soci ordinari in regola con le quote associative annuali. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno, nel mese di aprile, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, e nel mese di novembre per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività per l'anno seguente.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro più anziano fra i presenti del Comitato esecutivo.
I componenti del Consiglio direttivo che non siano Soci ed i Revisori dei Conti possono intervenire all'Assemblea.
L'Assemblea può riunirsi in sessioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno o quando non meno di un decimo complessivamente dei Soci ne faccia richiesta scritta indicando gli argomenti da trattarsi.
L'Assemblea generale straordinaria deve essere convocata dal Presidente entro il termine di un mese dalla presentazione della richiesta.
L'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, deve essere convocata dal Presidente almeno venti giorni prima della data della riunione, mediante invio di lettera raccomandata, recante l'ordine del giorno.
L'Assemblea è valida quando siano presenti i due terzi dei Soci fondatori e sostenitori e un terzo dei Soci ordinari. Ove tale numero non fosse raggiunto, l'Assemblea si riunisce validamente in seconda convocazione (in giorno diverso dalla prima) con la presenza di almeno un quinto dei Soci fondatori e sostenitori e di almeno un decimo dei Soci ordinari.
E' ammesso il voto per delega. Nessun socio potrà tuttavia avere più di cinque deleghe.
Per le modifiche da apportare allo Statuto è necessario, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei Soci, in totale, e di due terzi dei Soci fondatori.
Le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
L'Assemblea generale:
a) procede alla nomina dei membri del Consiglio direttivo con le modalità indicate al successivo art. 14 e a quella dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
b)delibera sulla relazione concernente l'attività dell'Associazione nell'anno precedente e sulle linee generali dei programmifuturi;
c)delibera sul rendiconto della gestione in sede preventiva e consuntiva;
d)su proposta del Consiglio direttivo, delibera la revoca, per la perdita dei requisiti prescritti, della qualifica di Socio dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da 15, 18, 21, 24 o 27 membri eletti per 5 anni a maggioranza dei presenti dalle Assemblee dei Soci fondatori e sostenitori e dei Soci ordinari (che ne determineranno anche il numero): dai Soci fondatori e sostenitori per due terzi, dai Soci ordinari per un terzo. Nel caso in cui, nel corso del quinquennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, gli altri possono provvedere a sostituirli. I membri eletti per cooptazione devono essere confermati nella carica dalla prima Assemblea successiva alla loro nomina e rimangono in carica, in deroga a quanto indicato al primo comma, fino alla scadenza del Consiglio.Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno, a semplice maggioranza, il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito e funzionante quando siano in carica almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno otto componenti.
Le adunanze sono valide quando vi intervengono almeno la metà dei componenti in carica.
L'avviso di convocazione deve essere inviato dieci giorni prima della data della riunione, a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato per telegramma almeno tre giorni prima della riunione.
Le delibere sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il Consiglio direttivo sovrintende alle attività della Associazione e provvede a tutto quanto occorra per il conseguimento dei suoi fini, tenuto conto degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea. Ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare spetta al Consiglio direttivo:
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale;
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- deliberare sulla relazione predisposta annualmente dalla Presidenza;
- fissare il contributo annuo dei Soci fondatori e dei Soci ordinari;
- deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli azionari e obbligazioni, l'accettazione di eredità, legati, donazioni;
- deliberare l'ordinamento del personale e i regolamenti interni dell'Associazione;
- deliberare sull'ammissione dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari;
- radiare i soci morosi e proporre la radiazione di quelli che abbiano perduto i requisiti richiesti;
- deliberare sui ricorsi e le azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni;
- compiere ogni altro atto ad esso demandato dal presente Statuto, dalla legge o dai regolamenti.
In seno al Consiglio direttivo è costituito un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri eletti dal Consiglio.
Il Comitato esecutivo esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio direttivo e, in caso di urgenza, lo sostituisce. In tale ipotesi le deliberazioni del Comitato esecutivo saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva.
Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente ed è da lui presieduto (o su sua delega dal Vice Presidente). Deve essere convocato anche quando ne facciano domanda i tre quarti dei suoi membri. L'ordine del giorno di ogni seduta è predisposto dal Presidente o dal Vice Presidente. Il Comitato esecutivo delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza dei presenti.
La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Associazione esercita le alte funzioni di rappresentanza dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale.
Il Presidente o in sua vece il Vice Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo, prende qualsiasi disposizione utile al miglior conseguimento dei fini dell'Associazione, nei limiti della sua competenza. Assume il personale dell'Associazione e impartisce direttive per il funzionamento dell'Associazione. Redige ogni anno una relazione da sottoporre al Consiglio, sull'attività svolta dall'Associazione e sui programmi futuri.
Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla nomina di una Commissione scientifica, scegliendone i membri tra gli studiosi che si sono distinti per la loro preparazione o per la loro esperienza nel settore degli studi urbani.
Compito della Commissione scientifica è di contribuire alla preparazione del programma dell'attività di studio e di esprimere pareri su tutto quanto attiene al lavoro di ricerca, di studio e di pubblicazioni proprio dell'Associazione.
Il numero dei membri della Commissione scientifica è fissato dal Presidente fra un minimo di tre e un massimo di sei. I membri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
La Commissione scientifica è presieduta dal Vice Presidente dell'Associazione.
Il controllo della gestione economica dell'Associazione è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e un supplente. Il Presidente dovrà essere scelto nell'albo dei dottori commercialisti o dei Revisori dei Conti.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
I Revisori hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle Assemblee e alle sedute del Consiglio direttivo e a tal fine devono essere tempestivamente avvertiti della data di convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.
La Presidenza dell'Associazione deve inoltre tenere costantemente informato il Collegio delle deliberazioni assunte e dei provvedimenti adottati che assumano rilevanza per la gestione dell'Associazione.
I Revisori possono altresì prendere visione in qualsiasi momento delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati, dei verbali e degli organi collegiali e di qualsiasi altro documento e possono ispezionare, anche individualmente, carte e registri concernenti l'amministrazione e la contabilità.
L'emolumento dovuto ai Revisori dei Conti è determinato con delibera dell'Assemblea generale.
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.
AIM - C.so Magenta 59 - 20123 Milano tel. (02)4819.3088 - fax (02)4819.4649 - email aimstaff@aim.milano.it.
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©e-content Ultimo aggiornamento, maggio 2000